Consulenza alimenti addizionati di vitamine e minerali.

Il nostro studio, offre consulenza su alimenti addizionati di vitamine e minerali. L’aggiunta volontaria agli alimenti di vitamine e minerali è disciplinata dal Reg. 1925/2006, che riporta l’elenco delle vitamine e dei minerali ammessi insieme all’elenco delle relative fonti, nel regolamento si precisa che tale aggiunta è fatta tenendo conto in particolare di quanto segue:

  1. carenza di una o più vitamine e/o minerali nella popolazione o in gruppi specifici di popolazione dimostrata o indicata da stime di bassi livelli di assunzione di sostanze nutritive, o
  2. possibilità di migliorare lo stato nutrizionale della popolazione o di gruppi specifici di popolazione e/o compensare le eventuali carenze negli apporti dietetici di vitamine o minerali dovute a cambiamenti delle abitudini alimentari, o
  3. evoluzione di conoscenze scientifiche generalmente accettabili riguardo al ruolo nutrizionale delle vitamine e dei minerali e ai conseguenti effetti sulla salute.

L’immissione in commercio di tali prodotti è subordinata alla procedura di notifica dell’etichetta al Ministero della Salute, come confermato dalla Circolare 6 marzo 2008, n. 4075-P.

E’ importante sottolineare che l’aggiunta deve conferire all’alimento addizionato un tenore significativo di vitamine e/o dei minerali, pari di norma ad almeno il 15% della RDA per 100 g o 100 ml, secondo i criteri previsti dalla direttiva 90/496/CEE sull’etichettatura nutrizionale, attuata con il decreto legislativo 16 febbraio 1993, n. 77. Tra l’altro, alla luce del prevedibile effetto promozionale sul consumo per l’aggiunta dei nutrienti in questione, gli alimenti addizionati devono riportare l’etichettatura nutrizionale nel suo schema completo per fornire un’informazione sulla loro qualità globale.

Le disposizioni del Regolamento 1925/2006 relative a vitamine e minerali non si applicano agli integratori alimentari, disciplinati dalla direttiva 2002/46/CE.

Il Regolamento 1925/2006 si applica lasciando impregiudicate le disposizioni specifiche della normativa comunitaria in materia di:

  1. alimenti destinati a un’alimentazione particolare;
  2. nuovi alimenti e nuovi ingredienti alimentari;
  3. alimenti geneticamente modificati;
  4. additivi alimentari e aromi;
  5. pratiche e trattamenti enologici autorizzati.

Un richiamo, infine, agli alimenti cosiddetti “funzionali”. Con tale denominazione si fa riferimento ad alimenti che per qualche aspetto particolare della composizione apportano un beneficio aggiuntivo all’organismo che va oltre il semplice apporto di nutrienti. Va sottolineato che non si tratta di una categoria di alimenti autonoma sul piano normativo. La legislazione alimentare comunitaria, infatti, definisce i criteri e le procedure per rivendicare in modo documentato scientificamente e fondato le proprietà nutritive insieme agli effetti sulla salute di qualunque alimento attraverso il regolamento (CE) 1924/2006 sui “claims”.

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